domenica 24 giugno 2007

Amianto: Nuovo Decreto

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 211 dell’11 settembre 2006 il D. Lgs n. 257 recante “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro“.
Il provvedimento in questione, che inserisce il Titolo VI bis al D.Lgs. n.626/1994, entra in vigore il 26 settembre e sostituisce le disposizioni contenute del capo III, del D.Lgs. N. 277/91, relativo alla protezione dei lavoratori esposti a piombo, amianto e rumore, abrogandone il Capo III a decorrere dalla medesima data.

Approfondimenti:

Campo di applicazione (articoli 59-bis e 59-ter, D.Lgs. 624/94)
Le norme introdotte dal D.Lgs. n. 257/06 integrano quelle stabilite dalla Legge n. 257/92 (divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto e prodotti contenenti amianto), sono finalizzate a proteggere i lavoratori dai rischi di esposizione all’amianto nell’ambito lavorativo.
Tali norme trovano pertanto applicazione quando è necessario effettuare le “rimanenti“ operazioni sui materiali contenenti amianto, ovvero la manutenzione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento ed il trattamento dei relativi rifiuti nonché bonifica delle aree interessate.

Definizioni (art. 59-ter, D.Lgs. 626/94)
Per amianto si intendono i seguenti silicati fibrosi :
Actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
Grunerite d’amianto, n. CAS 12172-73-5;
Antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
Crisoliti, n. CAS 12001-29-5;
Crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
Tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.

Individuazione della presenza di amianto (8 articolo 59-quater, D.Lgs. 626/94 )
Le nuove regole impongono al datore di lavoro di dover effettuare una prima indagine volta a verificare, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, l’eventuale presenza di amianto nei luoghi di lavoro .
Qualora tale indagine confermi la presenza di amianto o faccia sorgere il dubbio sulla sua presenza, il datore di lavoro è obbligato ad adottare specifiche misure di protezione dei lavoratori.

Valutazione del rischio (articolo 59-quinquies, D.Lgs. 626/94)
Nell’ambito della più generale valutazione dei rischi (ex art. 4, D.Lgs. 626/94), il datore di lavoro deve valutare i rischi dovuti alla polvere dell’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure di sicurezza preventive da attuare.

Notifica (articolo 59-sexies, D.Lgs. 626/94)
Prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, rimozione dell’amianto presente, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti (nonché bonifica delle aree interessate), il datore di lavoro deve presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio .
Ogni qualvolta vi sia una modifica delle condizioni di lavoro che possa comportare un aumento dell’esposizione alla polvere d’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve procedere ad effettuare una nuova notifica.
Come espressamente stabilito dal successivo articolo 59-duodecies del D.Lgs. n. 626/94, i lavori di demolizione o di rimozione possono essere effettuati solo da imprese che risultino regolarmente iscritte all’albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della Legge n. 257/92 e dell’art. 212, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 (cd. Codice ambientale).

Misure di prevenzione e protezione generali (articolo 59-septies, D.Lgs. 626/94)
In tutte le attività finalizzate all’eliminazione dell’amianto l’esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al limite, e non deve comunque mai superare il “valore limite“ di 0,1 fibre/cmc (cfr. art. 59 decies). A tal fine, il datore di lavoro deve:
-limitare al minimo il numero di persone esposte all’amianto;
-adottare processi lavorativi che producano (o, in caso di impossibilità, riducano al minimo) la dispersione di amianto nell’aria;
-sottoporre a regolare pulizia locali e attrezzature di trattamento dell’amianto;
-stoccare e trasportare l’amianto o i materiali contenenti o che rilasciano amianto solo con appositi imballaggi chiusi;
-raccogliere e rimuovere il più presto possibile dal luogo di lavoro i rifiuti di amianto ed avviarli al trattamento previsto dalla legge.

Misure igieniche (articolo 59-octies, D.Lgs. 626/94)
Gli ambienti interessati dalle attività relative all’amianto devono essere chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli, resi accessibili esclusivamente ai lavoratori interessati alle attività in parola e fatti espressamente oggetto del divieto di fumo.
Le attività di ristorazione dei lavoratori, cosi come quella relativa all’igiene personale deve avvenire in apposite aree prive di rischio di contaminazione.
Idonei indumenti di lavoro protettivi devono essere messi a disposizione dei lavoratori. Tali indumenti devono essere separatamente conservati e possono essere trasportati fuori dall’impresa solo per il lavaggio, secondo particolari procedure di sicurezza.
L’equipaggiamento protettivo deve essere controllato e pulito dopo ogni utilizzo, riparato o sostituito in caso di difetti ed essere mantenuto separato dagli abiti civili.

Controllo dell’esposizione (articolo 59-nonies, D.Lgs 626/94)
Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato dal nuovo articolo 59-decies del D.Lgs. n. 626/94 ( 0,1 fibre/cmc), il datore di lavoro deve effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro.
Il campionamento realizzato deve essere rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore esposto alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto. Per la misurazione delle fibre vanno considerate unicamente quelle di lunghezza superiore ai 5 micrometri e larghezza inferiore a 3 micrometri e che abbiano un rapporto lunghezza/larghezza maggiore di 3.
I risultati delle misure devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi.

Valore limite (articolo 59-decies, D.Lgs. 626/94)
Il valore limite di esposizione per l’amianto che non deve mai essere superato nei luoghi di lavoro è fissato a 0,1 fibre per cmc di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore. Il superamento di tale limite fa scattare in capo al datore di lavoro, l’obbligo di adottare, oltre a quelle di carattere generale, ulteriori specifiche misure di protezione dei lavoratori .

Misure specifiche in caso di superamento del valore limite (articolo 59-decies, D.Lgs. 626/94)
Qualora venga superato il valore limite, il datore di lavoro deve, in particolare :
-individuare le cause di superamento;
-riportare l’esposizione al di sotto del valore;
-verificare immediatamente l’efficacia delle misure con una nuova determinazione della concentrazione di amianto nell’aria.
L’utilizzo dei DPI per contenere l’esposizione entro i valori limite non può essere permanente. Il proseguimento del lavoro nella zona interessata è lecito solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto (art. 59-duodecies, D.Lgs. 626/94)
Rimane fatta salva la normativa precedente che impone l’invio del piano di lavoro all’Autorità Competente i cui contenuti sono elencati al comma 4 dell’art. 59-duodecies, D.Lgs.n.626/94.

Informazione e formazione dei lavoratori (articolo 59-terdecies , D.Lgs. 626/94).
Nell’ambito del più generale obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti negli ambienti di lavoro (ex art. 21-22 ,D.Lgs. 626/94) il datore di lavoro deve preventivamente fornire alle persone che possono essere esposte all’amianto ulteriori e specifiche informazioni su:
-i rischi per la salute;
-le specifiche norme igieniche da seguire;
-le modalità di pulitura ed uso dei DPI;
-le misure di precauzione da prendere per ridurre l’esposizione;
-l’esistenza del valore limite e la necessità del monitoraggio ambientale.
Gli addetti alle fasi di rimozione e smaltimento dell’amianto devono aver frequentato appositi corsi di formazione professionali disciplinati dalle regioni.

Sorveglianza sanitaria e documenti collegati (articoli 59-quinquiesdecies, 59-sexiesdecies e 59-septiesecies, D.Lgs. 626/94)
I lavoratori esposti all’amianto devono essere sottoposti, da parte del datore di lavoro, a sorveglianza sanitaria (all’atto dell’assunzione, successivamente con periodicità triennale e all’atto della cessazione dell’attività che comporta l’esposizione o del rapporto di lavoro) ed essere annotati nel registro degli esposti (ex art. 70 , D.Lgs . n. 626/94) . Il medico competente deve invece annotare detti nominativi nelle cartelle sanitarie e di rischio.
Il datore di lavoro, in caso di cessazione di rapporto di lavoro con il dipendente, deve trasmettere all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio.
Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, il medico competente è obbligato ad attivare la procedura di “ registrazione tumori “ presso l’ISPESL, prevista ex 71 del D. Lgs. N. 626/94.

Operazioni lavorative particolari (articolo 59-indecies, D. Lgs. 626/94)
Se, nonostante l’adozione di isure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto, per determinate operazioni lavorative è prevedibile che l’esposizione dei lavoratori superi il valore limite citato, il datore di lavoro deve adottare adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, tra cui uso obbligatorio di DPI, cartellonistica di emergenza, misure per evitare la dispersione di amianto nell’aria e la consultazione di lavoratori o dei loro rappresentanti.

Lavoratori con esposizione sporadiche (articolo 59-quinquies, D.Lgs. 626/94)
Gli adempimenti dell’obbligo di notifica, sorveglianza sanitaria e annessa documentazione sanitaria, della compilazione del registro degli esposti, non sono previsti nel caso si svolgono esclusivamente determinate attività sporadiche e di breve intensità (come rimozione di materiali non degradati o incapsulamento di prodotti di buono stato) che non comportano mai il superamento del valore limite.

Sanzioni (art. 3 ,D.Lgs. 257/06)
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI bis del D.Lgs. n. 626/1994, comporta l’applicazione delle sanzioni per il datore di lavoro e per i dirigente previste nell’arresto da “ sino a tre mesi “ ad 6 mesi o con sanzioni amministrative che vanno da euro 250 ad euro 4.131.
Sono semplificati gli obblighi documentali e ridotte le sanzioni che vengono armonizzate con il D. Lgs . 626/94.
Non vi è l’obbligo di notifica a tutte le attività a rischio di amianto, ne il potere dell’organo di vigilanza di emanare prescrizioni in merito ai piani di lavoro per la rimozione dell’amianto, che è stato abrogato.

Per chi ne volesse saper di più , può scaricare i testi normativi :
- Testo del D.Lgs. 257/2006 ;
- Testo della Direttica 2003/19/CE.

RlS-CGIL TVB , GF



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giovedì 21 giugno 2007

Come Convertire un File Grafico da Acrobat ( pdf ) in formato Autocad ( DXF , DWG )


Un ottimo strumento di conversione tra formato PDF e formati AUTOCAD ( DWG , DXF ) è Aide PDF to DXF.

Questo tool permette infatti la conversione di un file contenente disegni in formato vettoriale in file tipici di Autocad ed in generale DXF che sono utilizzabili con diversi CAD.

Naturalmente la conversione è da PDF a DXF in quanto la conversione inversa è possibile con Acrobat stesso.


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sabato 2 giugno 2007

Finanziaria 2007: Ecoincentivi e Contributo Statale per Installazione di Impianto GPL o Metano









Sintesi delle agevolazioni previste dalla legge finanziaria 2007

Acquisto di autovetture o di autocarri leggeri nuovi ed omologati dal costruttore con alimentazione esclusiva o doppia a metano, gpl o elettrica


Contributo (sotto forma di sconto al momento dell’acquisto) da € 1.500,00. a € 2000,00 (nel caso in cui il veicolo abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per km).


(Legge finanziaria 2007 comma 228).



Demolizione di una autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo Euro zero o Euro 1 ed acquisto di autovettura nuova Euro 4 o Euro 5 con emissioni non superiori a 140 grami di CO2 al km.


Contributo (sotto forma di sconto al momento dell’acquisto) di € 800,00+ esenzione dal bollo auto per 2 anni - 3 anni in caso di veicolo con cilindrata inferiore a 1300 cc.


(Legge finanziaria 2007 comma 226).



Demolizione di un autocarro leggero (peso complessivo non superiore a 3,5t) Euro zero o Euro 1 ed acquisto di analogo mezzo nuovo almeno Euro 4 o Euro 5.


Contributo (sotto forma di sconto al momento dell’acquisto) di € 2.000,00.


(Legge finanziaria 2007 comma 227).



Demolizione di un' autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo Euro zero o Euro 1 ed acquisto di autovettura nuova Euro 4 o Euro 5 con emissioni non superiori a 140 grami di CO2 al km omologati dal costruttore con alimentazione esclusiva o doppia a metano, gpl o elettrica.


Contributo (sotto forma di sconto al momento dell’acquisto) da € 2.300,00. a € 2800,00 (nel caso in cui il veicolo abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per km) + esenzione dal bollo auto per 2 anni - 3 anni in caso di veicolo con cilindrata inferiore a 1300 cc.


(Legge finanziaria 2007 commi 226 e 228).



Demolizione di un autocarro leggero (peso complessivo non superiore a 3,5t) Euro zero o Euro 1 ed acquisto di analogo mezzo nuovo almeno Euro 4 o Euro 5 omologato dal costruttore con alimentazione esclusiva o doppia a metano, gpl o elettrica.


Contributo (sotto forma di sconto al momento dell’acquisto) da € 3.500,00. a € 4000,00 (nel caso in cui il veicolo abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per km).


(Legge finanziaria 2007 commi 227 e 228).



Demolizione di autoveicoli per il trasporto promiscuo euro zero o euro 1.


Contributo pari al costo di demolizione (nei limiti di 80 euro), anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione.


(Legge finanziaria 2007 comma 224).



Demolizione di autoveicoli per il trasporto promiscuo euro zero o euro 1 senza sostituzione del veicolo.


Abbonamento gratuito per un anno al trasporto pubblico locale nell’ambito del comune di residenza e di domicilio (un successivo decreto stabilirà le modalità di erogazione del rimborso)


(Legge finanziaria 2007 comma 225. Con Decreto Ministro dell'Economia e Finanze saranno definite le modalità di erogazione del rimborso).



Demolizione di motociclo euro zero ed acquisto di un motociclo nuovo Euro 3.


Esenzione dal bollo per 5 anni + Contributo pari al costo di rottamazione (nei limiti di 80 euro), anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione.


(Legge finanziaria 2007 comma 236).



Installazione di impianto a metano o gpl entro i 3 anni successivi alla prima immatricolazione. Sono escluse le imprese esercenti attività di trasporto merci in conto terzi.


Sconto di € 650,00. L’officina installatrice applica direttamente lo sconto che dovrà risultare nella fattura di installazione dell’impianto.


(Decreto Ministro Sviluppo Economico 11 gennaio 2007).



Installazione di impianto a metano o gpl su un autoveicolo “euro zero” o “euro 1”. Escluse le imprese esercenti attività di trasporto merci in conto terzi.


Sconto di € 350,00. L’officina installatrice applica direttamente lo sconto che dovrà risultare nella fattura di installazione dell’impianto.


(Decreto Ministro Sviluppo Economico 11 gennaio 2007).


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